Shoah: negazionismo diventa reato, fino a 6 anni di carcere (Rainews 09.06.16)
È legge il ddl sul negazionismo. “Un’aggravante alla Legge Mancino, rispetto ai reati di discriminazione razziale e di stampo xenofobo”. Da 2 a 6 anni se propaganda si fonda su negazione della Shoah o dei crimini di genocidio
Il ddl sul negazionismo, approvato ieri dalla Camera in via definitiva e diventato legge, configura un nuovo reato. Con l’introduzione del comma 3 bis all’art. 3 della legge 13 ottobre 1975 n. 654 (e successive modifiche) si dispone l’applicazione della pena “da due a sei anni se la propaganda, ovvero l’istitgazione e l’incitamento commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione della Shoah, o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello Statuto della Corte penale internazionale”. In sostanza, il negazionismo diventerà un’aggravante, aggiunta alla legge Mancino, rispetto ai reati di discriminazione razziale e di stampo xenofobo. Con il nuovo reato si punisce con la reclusione da 2 a 6 anni, l’incitamento all’odio razziale che si fonda “in tutto o in parte sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra”. “Con l’approvazione di questo provvedimento, il Parlamento intende contrastare una delle forme più sottili e striscianti della diffamazione razziale, della xenofobia a sfondo antisemita e non solo, e in genere dell’incitazione all’odio”. Lo ha detto Chiara Gribaudo, vice-presidente del Gruppo Pd della Camera, nella dichiarazione di voto sulla legge sul negazionismo, spiegando che “la via scelta per stabilire una sanzione penale all’odioso comportamento negazionista non è stata quella di introdurre – come, in passato, era anche stato proposto – una nuova tipologia di reato per il negazionismo (esistente in Francia, Germania, Austria, Belgio, Svezia, Svizzera, Polonia, Romania, Slovacchia, Repubblica Ceca, fino al Canada e all’Australia)”. “Abbiamo scelto, invece -spiega- di modificare l’articolo 3 della legge 13 ottobre 1975 che ha recepito la Convenzione di New York del 7 marzo 1966 sulle discriminazioni razziali introducendo il contrasto di quelle azioni discriminatorie