Possiamo leggere sul sito dell’ambasciata turca a Roma:
“La Turchia è stata chiamata la “culla della civiltà” e viaggiando attraverso questa antica terra i turisti potranno esattamente scoprire il significato di questa frase. La prima città del mondo, la neolitica Catalhoyuk, risale al 6500 a.C. e da allora fino ai nostri giorni la Turchia può vantare una cultura ricca e affascinante che ha segnato profondamente la civiltà moderna. L’eredità delle molte culture fanno della Turchia un paradiso di ricchezza storica e culturale inestimabile. Hattis, Ittiti, Frigi, Urartici, Lici, Lidi, Ioni, Persiani, Macedoni, Romani, Bizantini, Selgiuchidi e Ottomani hanno lasciato dei contributi importanti alla storia della Turchia e gli antichi siti e rovine sparse lungo tutto il paese sono le prove distinte di ogni singola civiltà”.
Di tutti i popoli citati ne manca uno, quello armeno…
In alcuni Paesi, come ad esempio la Francia e la Svizzera, negare il genocidio (ogni genocidio, compreso quello armeno) è un reato. In Italia il Senato della Repubblica ha approvato (febbraio 2015) il ddl dal titolo “Modifica all’articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l’umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, e modifica all’articolo 414 del codice penale“. Il provvedimento deve essere votato dalla Camera dei Deputati.
L’Articolo 301 del codice penale turco
La versione originaria dell’Articolo 301, risalente al 2005, prevedeva:
– Una persona che diffama pubblicamente la “Turchicità” o la Repubblica sarà punibile con la prigione da sei mesi a tre anni.
– Una persona che diffama pubblicamente il Governo della Repubblica turca sarà punibile con la prigione da sei mesi a due anni.
– Nei casi in cui l’offesa venga commessa da un cittadino turco residente in un altro paese, la pena sarà incrementata di un terzo.
Le pene per i trasgressori erano:
– Insultare il presidente: da uno a quattro anni di prigione. Se il reato viene commesso tramite stampa la pena è aumentata di un terzo.
– I Crimini commessi tramite internet contro il regime costituzionale saranno puniti secondo determinati Articoli del codice penale turco e possono includere il carcere a vita.
– La pubblicazione di annunci e la diffusione di dichiarazioni di organizzazioni terroriste tramite internet saranno punite secondo la legge Anti-Terrorismo con una pena da uno a tre anni di prigione.
Nel 2008 l’articolo 301 del Codice Penale Turco è stato riformato anche in conformità a un’espressa richiesta dell’Unione Europea.
Mentre con il vecchio testo era punibile chi offendeva genericamente la “identità turca”, col nuovo sono punibili solo coloro che offendono lo Stato turco e gli organi costituzionali. Viene inoltre prevista una riduzione della pena edittale massima da tre a due anni e la decisione circa l’eventuale apertura di un procedimento giudiziario viene sottratta ai singoli giudici per essere affidata al Ministro della giustizia.