Informativa resa ai sensi dell’articolo 13 del GDPR (Regolamento UE 679/2016)

1. Come “Consiglio per la comunità armena di Roma” potremmo trattare alcuni dati personali che La riguardano.
2. Intendiamo, pertanto, renderle alcune informazioni su tali trattamenti, secondo quanto previsto dell’articolo 13 del GDPR (Regolamento UE 679/2016).
3. Titolare del trattamento è il “Consiglio per la comunità armena di Roma” (in origine “Consiglio della comunità armena di Roma”) nato nel 1999 con lo scopo di mantenere, diffondere e rafforzare lo spirito e l’identità armena e, al tempo stesso, informare l’opinione pubblica sulle attività a Roma e in Italia, promuovere la conoscenza dell’Armenia e dell’Artsakh (Nagorno Karabakh), organizzare eventi, fornire una rassegna stampa sul tema, dialogare con le istituzioni, i media e il mondo della cultura e della scuola. Il “Consiglio per la comunità armena di Roma” (di seguito anche solo “Consiglio”) non ha una sede propria; si tratta, infatti, di un organismo spontaneo (C.F. 96381970589) nato dalla collaborazione tra più persone comunque raggiungibile tramite il sito www.comunitaarmena.it, la propria pagina di riferimento su Facebook denominata “comunità armena” nonché attraverso l’indirizzo mail “email@comunitaarmena.it”. A tale ultimo indirizzo è possibile contattare direttamente il titolare del trattamento.
4. I dati che vorrà lasciarci verranno trattati, anche con modalità informatica, unicamente per finalità di informazione attraverso l’invio di mailing list informativa con cadenza non periodica, per l’organizzazione di eventi legati all’attività svolta dal “Consiglio” nonché per informarLa delle riunioni, degli incontri e/o degli eventi che vengono, di volta in volta, organizzati su tematiche legate al mondo armeno.
5. Il conferimento dei Suoi dati è sempre e solo facoltativo e il loro trattamento si basa sul Suo consenso. È ovvio che il mancato conferimento comporterà l’impossibilità per il “Consiglio” di dare seguito alla Sua richiesta. Così, ad esempio, qualora non intendesse lasciare il Suo indirizzo email, non potrà ricevere le comunicazioni di cui al punto precedente.
6. I Suoi dati saranno trattati solo ed esclusivamente dal “Consiglio” per le sole finalità previste dal punto 4 della presente informativa. Non saranno in alcun modo comunicati a terzi.
7. I Suoi dati verranno conservati per un periodo di dieci anni a partire dalla data del 25 maggio 2018 (data di entrata in vigore del GDPR).
8. Gli indirizzi mail e ogni altro dato al momento presenti nell’indirizzario del “Consiglio per la comunità armena di Roma” si intendono regolarmente rilasciati. Qualora non più interessato all’attività informativa del “Consiglio” potrà in qualsiasi momento chiedere la cancellazione del proprio indirizzo mail e/o nominativo mediante comunicazione alla casella “email@comunitaarmena.it”.
9. Potrà, in ogni momento esercitare i diritti previsti dagli articoli dal n. 15 al n. 22 del GDPR (diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. Diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo) semplicemente inviando una mail all’indirizzo sopra indicato. Responsabile per l’esercizio dei diritti è il web master del sito “comunitaarmena.it”.

 

Diritti dell’interessato
Articolo 15 – Diritto di accesso dell’interessato

1. L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:
a) le finalità del trattamento;
b) le categorie di dati personali in questione;
c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
e) l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
f) il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo;
g) qualora i dati non siano raccolti presso l’interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
h) l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l’interessato.
2. Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale, l’interessato ha il diritto di essere informato dell’esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell’articolo 46 relative al trasferimento.
3. Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste dall’interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l’interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell’interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune.
4. Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.

Articolo 16 – Diritto di rettifica
L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l’interessato ha il diritto di ottenere l’integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.

Articolo 17 – Diritto alla cancellazione («diritto all’oblio»)
1. L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l’obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti:
a)i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;
b) l’interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;
c)l’interessato si oppone al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2;
d) i dati personali sono stati trattati illecitamente;
e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento;
f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all’offerta di servizi della società dell’informazione di cui all’articolo 8, paragrafo 1.
2. Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi del paragrafo 1, a cancellarli, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta dell’interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali.
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario:
a) per l’esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione;
b) per l’adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l’esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
c) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell’articolo 9, paragrafo 2, lettere h) e i), e dell’articolo 9, paragrafo 3;
d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici conformemente all’articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento; o
e) per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Articolo 18 – Diritto di limitazione di trattamento
1. L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi:
a) l’interessato contesta l’esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l’esattezza di tali dati personali;
b) il trattamento è illecito e l’interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l’utilizzo;
c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all’interessato per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
d) l’interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito all’eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell’interessato.
2. Se il trattamento è limitato a norma del paragrafo 1, tali dati personali sono trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con il consenso dell’interessato o per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un’altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante dell’Unione o di uno Stato membro.
3. L’interessato che ha ottenuto la limitazione del trattamento a norma del paragrafo 1 è informato dal titolare del trattamento prima che detta limitazione sia revocata.

Articolo 19 – Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento
Il titolare del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate a norma dell’articolo 16, dell’articolo 17, paragrafo 1, e dell’articolo 18, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. Il titolare del trattamento comunica all’interessato tali destinatari qualora l’interessato lo richieda.

Articolo 20 – Diritto alla portabilità dei dati
1. L’interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti qualora:
a) il trattamento si basi sul consenso ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), o su un contratto ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b); e
b) il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati.
2. Nell’esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma del paragrafo 1, l’interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all’altro, se tecnicamente fattibile.
3. L’esercizio del diritto di cui al paragrafo 1 del presente articolo lascia impregiudicato l’articolo 17. Tale diritto non si applica al trattamento necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.
4. Il diritto di cui al paragrafo 1 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.

Articolo 21 – Diritto di opposizione
1. L’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l’esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell’interessato oppure per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
2. Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato per tali finalità, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto.
3. Qualora l’interessato si opponga al trattamento per finalità di marketing diretto, i dati personali non sono più oggetto di trattamento per tali finalità.
4. Il diritto di cui ai paragrafi 1 e 2 è esplicitamente portato all’attenzione dell’interessato ed è presentato chiaramente e separatamente da qualsiasi altra informazione al più tardi al momento della prima comunicazione con l’interessato.
5. Nel contesto dell’utilizzo di servizi della società dell’informazione e fatta salva la direttiva 2002/58/CE, l’interessato può esercitare il proprio diritto di opposizione con mezzi automatizzati che utilizzano specifiche tecniche.
6. Qualora i dati personali siano trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici a norma dell’articolo 89, paragrafo 1, l’interessato, per motivi connessi alla sua situazione particolare, ha il diritto di opporsi al trattamento di dati personali che lo riguarda, salvo se il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico.

Articolo 22 – Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione
1. L’interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona.
2. Il paragrafo 1 non si applica nel caso in cui la decisione:
a) sia necessaria per la conclusione o l’esecuzione di un contratto tra l’interessato e un titolare del trattamento;
b) sia autorizzata dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento, che precisa altresì misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell’interessato;
c) si basi sul consenso esplicito dell’interessato.
3. Nei casi di cui al paragrafo 2, lettere a) e c), il titolare del trattamento attua misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell’interessato, almeno il diritto di ottenere l’intervento umano da parte del titolare del trattamento, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione.
4. Le decisioni di cui al paragrafo 2 non si basano sulle categorie particolari di dati personali di cui all’articolo 9, paragrafo 1, a meno che non sia d’applicazione l’articolo 9, paragrafo 2, lettere a) o g), e non siano in vigore misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell’interessato.

Genocidio 1915 – Lettera dell’Ambasciatore turco al Messaggero e la replica del Consiglio per la comunità armena di Roma

Anche il Comune di Cagliari riconosce il genocidio armeno ed esprime piena solidarietà alle vittime della Diaspora

Il Consiglio per la comunità armena di Roma esprime la propria gratitudine a tutti coloro che hanno contribuito all’approvazione delle delibera dimostrando coraggio e onestà intellettuale e scegliendo la strada della verità e della giustizia.


Il consiglio comunale di Cagliari

“Premesso che – tra il 1915 e il 1920 il popolo armeno è stato vittima di un genocidio, Metz Yeghèm (il Grande Male) perpetrato dall’allora governo turco che provocò circa 1 milione e mezzo di vittime;

– le istituzioni pubbliche degli Stati, ivi compresa l’Italia, hanno il dovere di proclamare con forza e ricordare questa verità storica, riconoscendo ufficialmente quel tragico genocidio; – nel novembre del 2000 la Camera dei Deputati ha riconosciuto il genocidio armeno approvando una mozione;

– il Pontefice Giovanni Paolo II ha ricevuto in Vaticano il Patriarca degli Armeni, ricordando quel genocidio che tante vittime ha creato sia nel clero che nella popolazione;

considerato che tale genocidio era stato organizzato con la volontà di cancellare la culla della cristianità in vista della creazione di uno Stato turco etnicamente omogeneo;

tenuto conto che la Turchia si rifiuta categoricamente di riconoscere ufficialmente il genocidio armeno, al contrario di quanto hanno fatto Germania ed Austria che hanno riconosciuto il genocidio degli ebrei, processando chi ha il coraggio di affrontare l’argomento appellandosi al famigerato art. 301 del codice penale che punisce chi offende la Turchia e il sentimento nazionale;

constatato che

– dopo anni di oblio molti Stati, tra i quali Francia e Italia, hanno riconosciuto ufficialmente il genocidio armeno e la Comunità Europea in data 18 giugno 1987 ha posto come conditio sine qua non per l’entrata della Turchia in Europa il riconoscimento del genocidio stesso;

– lo sterminio del popolo armeno è stato riconosciuto come un genocidio dalla sottocommissione dei Diritti dell’Uomo dell’ONU nel 1985;

il Consiglio comunale riconosce il genocidio armeno ed esprime piena solidarietà al popolo armeno e alle vittime della Diaspora.”

Il Segretario Generale Giovanni Mario Basolu           –                Il Presidente del Consiglio Guido Portoghese


Scarica il testo della Mozione

Domenica 26 novembre 2017 – “Nino! Nino!” in onda su RAI-Radiotre

DOMENICA 26 NOVEMBRE 2017, h. 20.30
 
Radiotre – RAI
 
Nell’ambito della rassegna teatrale di RAI-Radiotre Tutto esaurito! – Trenta giorni di teatro a Radiotre, a cura di Antonio Audino e Laura Palmieri, domenica 26 novembre alle 20.30 andrà in onda sulle frequenze radiofoniche di Radiotre il melologo Nino! Nino!, scritto da Sonya Orfalian e promosso dall’associazione Suoni e Pause in collaborazione con l’associazione Luna Scarlatta.
 
Un’occasione per ricordare una delle figure centrali della cultura e della storia politica del nostro Paese. Un’occasione, anche, per contribuire a far conoscere alle giovani generazioni italiane l’universalità, la profondità e l’alto valore morale ed educativo del pensiero di Antonio Gramsci e delle sue riflessioni: un pensiero che si è esercitato non soltanto su aspetti della civiltà politica italiana ed europea in un’epoca segnata dalle tragedie della Storia, ma anche sui destini e le vicende di popoli e di culture lontane dalle nostre contrade.
 
Il melologo di Sonya Orfalian, ispirato alla vicenda umana e politica di Gramsci, vuole anzitutto rappresentare un contributo alla diffusione e alla attualizzazione delle idee originali del grande pensatore e uomo politico sardo. Il lavoro ha al suo centro la lettura scenica di un testo – sostenuto da musiche e proiezioni video – che mira a collegare alcuni spunti della riflessione gramsciana al nostro presente, segnato fortemente dall’incontro e, talvolta, dalla collisione tra popoli e dimensioni culturali diverse a confronto nelle società in cui viviamo.
 
Gramsci, di antiche origini albanesi, non disdegna di occuparsi di temi universali e la sua visione internazionalista lo porta a concentrarsi con generosa passione anche su dolorose questioni che riguardano altri popoli, genti lontane e spesso dimenticate. Tra questi, anche gli Armeni e il loro genocidio.
 
Il melologo è interpretato da Graziano Piazza. Le musiche originali sono di Riccardo Giagni.

Armenia: gli uomini dell’acqua (Osservatorio Balcani 13.10.17)

Nella capitale dell’Armenia si possono trovare fontane con acqua potabile quasi ad ogni angolo di strada. Ma nella vicina provincia di Armavir la qualità dell’acqua è tanto scadente che i villaggi vengono riforniti quotidianamente da autocisterne

13/10/2017 –  Armine Avetisyan

(Pubblicato originariamente da OC Media il 2 ottobre 2017)

Grandi contenitori tracciano file sulle strade del villaggio di Karakert, nella provincia di Armavir. Senza eccezioni, almeno un grosso contenitore è posizionato di fronte a ciascuna casa. Tutti aspettano con impazienza i camion che arrivano la mattina presto per vendere acqua potabile.

“Ho 60 anni e sono nata e cresciuta a Karakert, e fin dal momento in cui ho aperto gli occhi non c’è stata acqua potabile qui. Sono sempre venuti i venditori d’acqua e noi l’abbiamo comprata a secchi”, racconta a OC Media Heghine Meloyan. “Ogni giorno compriamo circa 80 litri d’acqua. Siamo una grande famiglia e quest’acqua la beviamo, la usiamo per cucinare e per mille altre faccende”, aggiunge.

“Mi fanno male le mani perché trasporto sempre questi contenitori. Ci sono cose che una persona deve fare quotidianamente, come lavare i piatti e andare al bagno, perciò la gente del nostro villaggio è costretta a comprare acqua ogni giorno”, aggiunge Aram Karapetyan, il marito settantenne di Heghine. Fondato nel 1902, il villaggio dista solo 70 chilometri dalla capitale Yerevan e, ciò nonostante, non c’è mai stata acqua potabile.

L’uomo dell’acqua

Sono 22 anni che Tigran Davtyan viene a Karakert con la sua cisterna ZIL. La gente del posto lo chiama “l’uomo dell’acqua”.

“Prima di tutto vado a riempire i contenitori della signora Heghine. La povera donna mi aspetta da questa mattina. C’è un festeggiamento a casa loro e hanno bisogno di acqua”, racconta il quarantaseienne Tigran a OC Media. Poco dopo sgancia il tubo dalla cisterna e inizia a versare acqua nei contenitori della donna.

“Anche mio suocero vende acqua, lui è più esperto di me. Veniamo qui assieme e la vendiamo nel vicino villaggio di Shen. Ogni mattina alle 7 siamo a Talin, dove la acquistiamo. In seguito veniamo qui e la portiamo prima di tutto all’asilo, poi alla scuola, e infine iniziamo a venderla per le strade”, afferma Tigran. “Sono circa 10 le persone impegnate nel business della distribuzione dell’acqua in tutti i villaggi della provincia di Armavir con i propri veicoli”, aggiunge poi.

“Ci sono alcune persone che pagano l’acqua in contanti, e altre che la comprano a credito – queste saldano principalmente quando arrivano le loro pensioni o i loro sussidi. Conosco già a memoria chi vive dove, chi lavora all’estero e quando invia i soldi, dal momento che molti pagano l’acqua con il denaro inviato dai parenti oltre confine”, prosegue.

“I nomi dei debitori sono segnati sui quaderni. Li abbiamo scritti e cancellati così tante volte che i fogli sono ormai consumati. Troveresti parecchi segreti lì dentro”, riferisce Tigran ridendo.

“Guardando nei quaderni si possono trovare tutti i soprannomi degli abitanti dei villaggi e, aggiungendo e sottraendo i debiti e controllando quando vengono pagati, si potrebbe tirare a indovinare quanto guadagnano e quando ricevono il denaro”, racconta Tigran.

Da dove arriva l’acqua

I camion portano l’acqua dalla città di Talin, a circa 40 chilometri da Armavir. La acquistano da un impianto di depurazione del luogo, dove la qualità viene verificata dal governo. Per riempire una cisterna con 5.000 litri d’acqua ci vogliono 1.500 Dram armeni (circa 3 dollari). Il carburante per l’andata e il ritorno da Talin a Karakert costa 2000 Dram (circa 4 dollari).

Nei villaggi vicini a Talin, come Karakert, 40 litri d’acqua costano 250 Dram ($0.50), ma più lontano si va e più il prezzo aumenta. Nei villaggi più distanti, ad esempio a Metsamor, 40 litri d’acqua costano 450-500 Dram ($0.90-$1.10)

“Non mi lamento del mio lavoro. È dura, ma ricevo molta gratitudine dalle persone che incontro. Mi apprezzano perché porto loro l’acqua, e guadagno bene. Ma un giorno non sarò più in grado di farlo perché ho l’impressione che anche l’acqua di Talin si stia esaurendo. In passato le cisterne si riempivano in 5 minuti, ora ce ne vogliono circa 40 per ognuna”, racconta Tigran.

Una modernizzazione fallita

Alla fine degli anni ‘90, col sostegno del governo tedesco, venne iniziata una grande opera di ristrutturazione della rete idrica della città di Armavir e dei villaggi circostanti. Contemporaneamente vennero scavati 11 pozzi artesiani per il rifornimento di acqua potabile. Tutti i villaggi ricevono acqua da questi pozzi, ma può essere usata solo per l’irrigazione.

“Dopo che venni eletto nel 2008, installammo un sistema idrico e il nostro villaggio ebbe accesso all’acqua, che tuttavia non è potabile. Ha un sapore duro e sgradevole e non si riesce a bere. Con quest’acqua, la mia famiglia annaffia il giardino dietro casa”, racconta Mher Hartenyan, il sindaco del villaggio di Karakert.

“Non c’è una fonte d’acqua nella nostra regione – la più vicina è troppo distante. Avremmo bisogno di tantissimi soldi per far arrivare qui dell’acqua normale e lo stato non ne ha da darci. Tutti lo sanno, la questione è stata discussa dal governo parecchie volte. Stiamo ancora aspettando”, aggiunge.

“Al momento stiamo riparando due chilometri di tubature e ne stiamo installando altri 700 metri, così da avere almeno l’acqua dei pozzi per tutto il villaggio. Siamo comunque grati di averla”, aggiunge Hartenyan.

Pagare due volte

“Abbiamo sempre acqua dal rubinetto ma non ci si può fare nemmeno la doccia, mi irrita la pelle. Io ho 60 anni e sono una donna anziana, mi ci sono abituata. Ma non lascio che mia nipote ci si lavi: ha solo 6 anni e la sua pelle si sta rovinando per via di quest’acqua”, racconta Yelena Sahakyan, che paga sia per l’acqua trasportata da Talin che per quella del rubinetto fornita dallo stato, a seconda di quanto consuma.

“Una bolletta dell’acqua viene 180 Dram ($0.40); in pratica, ci annaffio solamente il giardino. Ma sono grata che almeno questa preoccupazione sia alleviata. Circa cinque anni fa l’acqua che chiamano ‘artesiana’ era molto sporca e, quando aprivo il rubinetto, uscivano fango e vermi. Ora scorre acqua pulita. Non starò qui a ripetervi mille volte che non è potabile. Ma la cosa dovrebbe essere ribadita mille volte cosicché almeno i nostri pronipoti possano avere acqua potabile nelle loro case”, afferma Yelena.

Nella provincia di Armavir ci sono stati numerosi casi di persone che hanno contratto infezioni a causa dell’acqua, con anche alcuni casi di epidemie.

“Esistono innumerevoli malattie, è meglio bere l’acqua controllata di Talin”, dicono gli abitanti di Karakert mentre portano i boiler con l’acqua per cucinare e lavare i piatti alle loro case.

Vai al sito

Vigilare serve. Sempre… i riconoscimenti delle assemblee territoriali servono a smuovere le coscienze turche e a non far abbassare mai la guardia

«Esimi concittadini armeni, Vi saluto con affetto e rispetto. Quest’anno, vorrei ancora una volta celebrare la memoria degli Armeni ottomani che persero la vita nelle tragiche circostanze della Prima Guerra Mondiale e fare le mie condoglianze ai loro discendenti». Comincia così la lettera che il presidente turco Erdogan ha inviato al Patriarca Atesyan in occasione del 24 aprile.

Non è sfuggito il tono soft del messaggio, non privo della consueta retorica ottomana, ma dove si legge anche che «È il nostro obiettivo comune che questi due popoli, accomunati della gioia come dal dolore per secoli, guariscano le ferite del passato e rafforzino ulteriormente i legami umani tra di loro» e ancora che «Siamo determinati ad incrementare ancora i nostri sforzi per preservare e tutelare la memoria degli Armeni ottomani ed il patrimonio culturale armeno anche in futuro. (…) Non tollereremo che nemmeno un solo nostro cittadino armeno venga escluso, emarginato o che si senta un cittadino di categoria inferiore».

Un appello, sulla falsariga di quelli del 2015 e del 2016 ma più improntato verso il dialogo e smussato di quelle spigolature, retaggio di nazionalismo turco, che tanto avevano fatto infuriare gli armeni in occasione del centenario.

L’ambasciata turca in Italia a marzo aveva inviato una delirante missiva ai Comuni italiani che avevano approvato una risoluzione di solidarietà agli armeni e di riconoscimento del genocidio; in risposta alla stessa il “Consiglio per la comunità armena di Roma” a sua volta aveva scritto a tutti gli enti territoriali per puntualizzare i termini della questione.

Ora l’ambasciatore turco riprende carta e penna e riscrive agli stessi Comuni (quanto lavoro per l’Ufficio Protocollo!) allegando la missiva di Erdogan. Della serie: non siamo così cattivi noi turchi…

È chiaro che il governo turco è in difficoltà mediatica internazionale, è circondato e isolato. Ma questa nuova iniziativa dimostra che l’azione di vigilanza di tutti gli armeni paga, che i riconoscimenti delle assemblee territoriali servono a smuovere le coscienze turche e a non far abbassare mai la guardia.

Se ci fosse stato solo silenzio, la Turchia non si sarebbe certo mossa in questi termini.

Dobbiamo continuare la nostra azione fin tanto che da Ankara non arriverà un chiaro messaggio di scuse e di ammissione di responsabilità.

È la memoria del popolo armeno che lo esige.

(Akhtamar On Line num 243)

Lettera dell’Ambasciatore Turco

ROMA -25 maggio 2017 – Cerimonia di consegna del riconoscimento giornalistico Hrant Dink a Marta Ottaviani

Sarà la giornalista Marta Ottaviani ad essere insignita del “Riconoscimento giornalistico Hrant Dink” giunto alla sua decima edizione.

La cerimonia di premiazione avrà luogo presso la Biblioteca Vallicelliana di Roma (via della chiesa nuova 18) il prossimo 25 maggio alle ore 17,30.

Nel corso dell’evento sarà altresì consegnata una “menzione speciale” al giornalista ed editore Raffaele Aufiero per il contributo dato alla divulgazione del pensiero di Dink.

 

>> Scarica l’invito

 

IL RICONOSCIMENTO GIORNALISTICO HRANT DINK

«Quello che voglio è vedere i turchi che parlano di quanto è successo. Bisogna che turchi e armeni inizino a dialogare. C’è una sola strada percorribile ed è quella del dialogo. Sempre».Hrant Dink

Il “Riconoscimento giornalistico Hrant Dink per la libertà di informazione” è stato istituito dal “Consiglio per la comunità armena di Roma” nel 2008 a distanza di una anno dall’assassinio del giornalista armeno turco Hrant Dink , Esso rappresenta un doveroso omaggio ad un uomo che si è battuto per la tolleranza, per il dialogo e per la riconciliazione e rappresenta altresì un momento di riflessione sul tema della libertà di informazione nel mondo.

Il riconoscimento ha lo scopo di valorizzare l’opera dei giornalisti che non esitano a parlare di questioni “spinose. Un premio alla libertà di informazione, ma anche un premio al coraggio ed alla onestà intellettuale, quello stesso coraggio che ha indotto valorosi uomini, come Hrant Dink, (e tanti altri scrittori, giornalisti ed accademici) a non tacere.

 

La prima edizione ha visto premiati i giornalisti Roberto Olla del TG1, Flavia Amabile e Marco Tosatti de La Stampa (con una menzione speciale all’associazione Reporter Senza Frontiere nella persona del suo vicepresidente Domenico Affinito) mentre nella seconda edizione (gennaio 2009) sono state premiate le giornaliste Caterina Maniaci (Libero) e Patrizia Alberici (Radio Rai) con una menzione speciale a Rodolfo Casadei (Tempi). Nella terza edizione il premio fu assegnato ad Antonio Capuozzo mentre la quarta edizione ha visto premiato il Presidente della Comunità di S. Egidio Marco Impagliazzo. La quinta edizione  del 2012 è stata assegnata invece a Gian Antonio Stella e la sesta edizione del 2013 a Maria Cecilia Sangiorgi. L’edizione del 2014 ha visto protagonista il giornalista Piero Marrazzo mentre quella del 2015, in occasione del centenario del genocidio è stata dedicata a tutti i giornalisti che sono caduti mentre svolgevano il loro lavoro. L’anno scorso il riconoscimento fu assegnato ad Anna Mazzone ed a Franca Giansoldati.

 

MARTA OTTAVIANI

Marta Federica Ottaviani è nata a Milano nel 1976. Laureata in Lettere Moderne all’Università Statale di Milano, si è specializzata all’Istituto per la Formazione al Giornalismo Carlo De Martino.

Nel 2005 è partita per Istanbul, dove ha iniziato a scrivere per le principali testate italiane, a iniziare dall’agenzia stampa Apcom.

Oggi collabora soprattutto per i quotidiani Avvenire e La Stampa, Radio In Blu e il periodico Strade, intervenendo spesso come opinionista a Radio3mondo, sul Tgcom e a Omnibus su LA7.

È considerata uno dei maggiori esperti italiani di Turchia.

Dopo otto anni di permanenza nel paese, ora vive fra Milano e Istanbul.

Col suo ultimo libro, Il Reis,  ha vinto il Premio Fiuggi-Storia, per la sezione Gian Gaspare Napolitano-Inviato Speciale (2016).

Ha pubblicato Il Reis. Come Erdoğan ha cambiato la Turchia (Textus Edizioni, 2016), Cose da Turchi  (Mursia, 2008) e Mille e una Turchia (Mursia, 2010).

 

IL CONSIGLIO PER LA COMUNITA’ ARMENA DI ROMA

Il “Consiglio per la comunità armena di Roma” (in origine “Consiglio della comunità armena di Roma”) nasce nel 1999 con lo scopo di mantenere, diffondere e rafforzare lo spirito e l’identità armena.

Con gli anni la sua azione non si è limitata alla sola territorialità romana ma ha abbracciato sempre più, grazie alle proprie iniziative e agli strumenti a disposizione, una intensa attività culturale e di opinione a sostegno della Repubblica Armena e di quella del Nagorno Karabakh-Artsakh.

Oltre alla funzione di vigilanza contro il negazionismo e l’armenofobia, ai rapporti con le istituzioni ed ai contatti con i media, promuove (in alcuni casi anche d’intesa con altre realtà italiane o in collaborazione con l’ambasciata nazionale) iniziative a sostegno della causa armena.

È attivo nei rapporti con le istituzioni, il mondo della scuola e quello dell’informazione.

Il sito “comunitaarmena.it” è un attivo portale di informazione sulla realtà armena in Italia e nel mondo.

COMUNICATO STAMPA: X edizione del riconoscimento giornalistico Hrant Dink a Marta Ottaviani

Sarà la giornalista Marta Ottaviani ad essere insignita del “Riconoscimento giornalistico Hrant Dink” giunto alla sua decima edizione.

La cerimonia di premiazione avrà luogo presso la Biblioteca Vallicelliana di Roma (via della chiesa nuova 18) il prossimo 25 maggio alle ore 17,30.

Nel corso dell’evento sarà altresì consegnata una “menzione speciale” al giornalista ed editore Raffaele Aufiero per il contributo dato alla divulgazione del pensiero di Dink.

 

>> Scarica l’invito

 

IL RICONOSCIMENTO GIORNALISTICO HRANT DINK

«Quello che voglio è vedere i turchi che parlano di quanto è successo. Bisogna che turchi e armeni inizino a dialogare. C’è una sola strada percorribile ed è quella del dialogo. Sempre».Hrant Dink

Il “Riconoscimento giornalistico Hrant Dink per la libertà di informazione” è stato istituito dal “Consiglio per la comunità armena di Roma” nel 2008 a distanza di una anno dall’assassinio del giornalista armeno turco Hrant Dink , Esso rappresenta un doveroso omaggio ad un uomo che si è battuto per la tolleranza, per il dialogo e per la riconciliazione e rappresenta altresì un momento di riflessione sul tema della libertà di informazione nel mondo.

Il riconoscimento ha lo scopo di valorizzare l’opera dei giornalisti che non esitano a parlare di questioni “spinose. Un premio alla libertà di informazione, ma anche un premio al coraggio ed alla onestà intellettuale, quello stesso coraggio che ha indotto valorosi uomini, come Hrant Dink, (e tanti altri scrittori, giornalisti ed accademici) a non tacere.

 

La prima edizione ha visto premiati i giornalisti Roberto Olla del TG1, Flavia Amabile e Marco Tosatti de La Stampa (con una menzione speciale all’associazione Reporter Senza Frontiere nella persona del suo vicepresidente Domenico Affinito) mentre nella seconda edizione (gennaio 2009) sono state premiate le giornaliste Caterina Maniaci (Libero) e Patrizia Alberici (Radio Rai) con una menzione speciale a Rodolfo Casadei (Tempi). Nella terza edizione il premio fu assegnato ad Antonio Capuozzo mentre la quarta edizione ha visto premiato il Presidente della Comunità di S. Egidio Marco Impagliazzo. La quinta edizione  del 2012 è stata assegnata invece a Gian Antonio Stella e la sesta edizione del 2013 a Maria Cecilia Sangiorgi. L’edizione del 2014 ha visto protagonista il giornalista Piero Marrazzo mentre quella del 2015, in occasione del centenario del genocidio è stata dedicata a tutti i giornalisti che sono caduti mentre svolgevano il loro lavoro. L’anno scorso il riconoscimento fu assegnato ad Anna Mazzone ed a Franca Giansoldati.

 

MARTA OTTAVIANI

Marta Federica Ottaviani è nata a Milano nel 1976. Laureata in Lettere Moderne all’Università Statale di Milano, si è specializzata all’Istituto per la Formazione al Giornalismo Carlo De Martino.

Nel 2005 è partita per Istanbul, dove ha iniziato a scrivere per le principali testate italiane, a iniziare dall’agenzia stampa Apcom.

Oggi collabora soprattutto per i quotidiani Avvenire e La Stampa, Radio In Blu e il periodico Strade, intervenendo spesso come opinionista a Radio3mondo, sul Tgcom e a Omnibus su LA7.

È considerata uno dei maggiori esperti italiani di Turchia.

Dopo otto anni di permanenza nel paese, ora vive fra Milano e Istanbul.

Col suo ultimo libro, Il Reis,  ha vinto il Premio Fiuggi-Storia, per la sezione Gian Gaspare Napolitano-Inviato Speciale (2016).

Ha pubblicato Il Reis. Come Erdoğan ha cambiato la Turchia (Textus Edizioni, 2016), Cose da Turchi  (Mursia, 2008) e Mille e una Turchia (Mursia, 2010).

 

IL CONSIGLIO PER LA COMUNITA’ ARMENA DI ROMA

Il “Consiglio per la comunità armena di Roma” (in origine “Consiglio della comunità armena di Roma”) nasce nel 1999 con lo scopo di mantenere, diffondere e rafforzare lo spirito e l’identità armena.

Con gli anni la sua azione non si è limitata alla sola territorialità romana ma ha abbracciato sempre più, grazie alle proprie iniziative e agli strumenti a disposizione, una intensa attività culturale e di opinione a sostegno della Repubblica Armena e di quella del Nagorno Karabakh-Artsakh.

Oltre alla funzione di vigilanza contro il negazionismo e l’armenofobia, ai rapporti con le istituzioni ed ai contatti con i media, promuove (in alcuni casi anche d’intesa con altre realtà italiane o in collaborazione con l’ambasciata nazionale) iniziative a sostegno della causa armena.

È attivo nei rapporti con le istituzioni, il mondo della scuola e quello dell’informazione.

Il sito “comunitaarmena.it” è un attivo portale di informazione sulla realtà armena in Italia e nel mondo.

Il 24 aprile in Italia – In Memoria dei martiri del primo genocidio del XX Secolo


 MILANO – Dal 27 aprile al 24 maggio – “METZ YEGHERN. Mostra fotografica sul GENOCIDIO ARMENO


Comunicato Stampa: VERGOGNA TURCA! Inaccettabili lezioni di storia e democrazia da una dittatura negazionista

Ci è giunta notizia che il Dr. Murat Salim Esenli, Ambasciatore Turco in Italia, ha spedito una lettera ai presidenti dei Consigli comunali di numerose località italiane che in passato hanno votato documenti di solidarietà al popolo armeno e di riconoscimento del genocidio.

Nella stessa l’Ambasciatore fa riferimento a una sentenza della Grande Camera della Corte Europea dei diritti dell’uomo e cerca di far credere ai suoi interlocutori che la stessa abbia classificato il genocidio armeno come un falso storico.

Invero dobbiamo specificare che la sentenza del 15 ottobre del 2015 (n° 27510/08) a cui fa cenno il diplomatico di Ankara riguarda, come riportato nella dichiarazione fatta alla stampa dallo stesso tribunale, “la violazione dell’art 10  (Libertà di espressione) della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo”. Pertanto nulla ha a che vedere con i fatti storici e con gli eventi drammatici che gli armeni dovettero subire per mano dell’impero ottomano nel 1915, come la deportazione di massa ed i massacri, che la Corte non esita a sottolineare distinguendo il tema della libertà di espressione da quello storico e ribadendo ancora una volta la incontrovertibilità dei fatti.

L’ambasciatore turco non pago delle immense sofferenze inflitte agli armeni da parte dei suoi avi, non pago della politica negazionista che la Turchia conduce da più di cent’anni mistificando i fatti storici,  prova anche in questo caso a manipolare la realtà storica e giuridica cercando di far credere che la sentenza a cui fa riferimento è un “forte avvertimento giuridico” ed “costituisce un precedente importante per casi simili agli eventi del 1915” mentre come già accennato essa non ha alcun rilievo giuridico per quanto riguarda la “storia” ma si riferisce sic et simpliciter  “alla libertà di espressione”, quella stessa  “libertà” che oggi viene negata e calpestata nel suo paese,  dove migliaia di insegnanti, giornalisti, politici di opposizione e scrittori sono processati e incarcerati, dove vige una politica di persecuzione verso le minoranze etniche, e dove coloro che scappano dalle guerre sanguinose dei paesi limitrofi subiscono ulteriori maltrattamenti e vengono spesso sfruttati come merce di scambio.

Avendo ricevuto evidentemente direttive al riguardo​ da colui che ormai comunemente etichettato come “dittatore” o “sultano” (il presidente Erdogan) ​il rappresentante di Ankara rinnova la tesi negazionista che da oltre un secolo è il filo conduttore della politica del suo Paese. Osa etichettare come “illazioni degli armeni” le verità storiche sul genocidio del 1915, classifica la vasta produzione documentale come “informazioni distorte”.

Dimentica l’Ambasciatore che il primo ad aver condannato in contumacia i diretti responsabili del genocidio armeno fu proprio il tribunale militare turco il cui atto d’accusa del 12 aprile 1919 affermava che “i crimini commessi durante la deportazione degli Armeni, in luoghi e momenti diversi, non erano episodi isolati e locali ma una forza locale e centrale organizzata, che ha premeditato tutto ed ha fatto eseguire gli ordini con istruzioni riservate e verbali” come si evince dalla montagna di documentazione prodotta a riguardo.

Non si poté usare il termine giuridico “genocidio”, anche se la definizione dei fatti è facilmente riconducibile ad esso, solo perché tale termine fu coniato in seguito, ed in chiaro riferimento al genocidio degli armeni, da un giurista ebreo-polacco di nome Raphael Lemkin, che era stato testimone di quanto avvenne agli armeni

Nel suo delirio negazionista l’ambasciatore turco dimentica che fu proprio il  Parlamento Europeo nel 1987 a votare una risoluzione in cui si constatava che  “durante la Prima Guerra Mondiale i massacri perpetrati dalla Turchia costituiscono crimini riconosciuti dall’ONU come genocidio. La Turchia è obbligata a riconoscere tale genocidio e le sue conseguenze“. Risoluzione ribadita anche il 15 aprile del 2015 dove si deplorava “fermamente ogni tentativo di negazionismo”.

Da che pulpito, poi, ci tocca sentir parlare di democrazia!

L’ambasciatore Esenli non manca di condire la sua lunga epistola con la consueta ventilata “minaccia” sulle relazioni diplomatiche ed economiche fra i due Stati, alludendo che “alcuni ambienti”  cercano di politicizzare la storia e trarre inimicizie dal passato per danneggiare la collaborazione italia-turchia, ma lo stesso dimentica che il suo paese, in barba alla politica di buon vicinato imposta dall’Unione Europea, tiene chiusi   unilateralmente i suoi confini con la vicina armen i a ed ha invaso militarmente,  dal 1974,  la parte Nord dell’isola europea di Cipro.

​Finge evidentemente di ignorare che la credibilità delle istituzioni e dei rappresentanti turchi in questo momento storico è pressoché nulla ma vorrebbe dare lezioni ai rappresentanti del popolo italiano sul rispetto delle opinioni commettendo però un grave errore diplomatico nell’interferire nelle “attività” di un paese sovrano.  Un errore che meriterebbe un richiamo ufficiale da parte della Farnesina.

Il  “Consiglio per la comunità armena” nel condannare, ancora una volta e con sempre maggiore forza, il negazionismo di uno Stato che non riesce a far pace con la propria storia, uno Stato che non esita a bombardare villaggi curdi nel nord della Siria e in Irak, uno stato i cui governanti sono una minaccia per la stessa popolazione della Turchia, ringrazia tutti  gli italiani che hanno mostrato vicinanza e solidarietà al popolo armeno e hanno scelto di stare dalla parte della verità e della giustizia.

Consiglio per la comunità armena di Roma


Copia della lettera dell’Ambasciatore Turco

Pagina 1           –             pagina 2

scarica l’allegato alla lettera